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Toscana, quando gli agriturismi accolgono i camperisti

La Regione approva una nuova disciplina per gli agricamping. I 129 censiti mettono a disposizione quasi 5mila posto letto. Ecco l’elenco delle disposizioni

Nuove regole per l’agricamping in Toscana

In Toscana sono attivi circa 4.500 agriturismi con una superficie media di 9 ettari. Gli agricampeggi censiti sono 129, con una ricettività complessiva di 4.900 posti letto. Ora c’è una nuova disciplina che regola gli agricamping, ovvero gli agriturismi che scelgono di attrezzare aree anche per l’ospitalità camperistica. È quanto prevede la proposta di legge approvata dalla Giunta regionale nella sua ultima seduta e che adesso passa all’esame del Consiglio regionale.

Mentre rimane invariata la disposizione che permette un massimo di sei ospiti per ettaro di superficie, si specifica che l’ospitalità in spazi aperti può essere svolta da aziende che abbiano un superficie minima di 4 ettari.

Vengono introdotte altre disposizioni che devono essere rispettate tutte contemporaneamente: potranno essere realizzate fino ad un massimo di tre piazzole per ettaro di superficie aziendale, si potranno sistemare una tenda o un altro mezzo (caravan, camper) per piazzola, un massimo di 80 ospiti e di 15 piazzole per azienda.

Gli imprenditori avranno la possibilità di allestire caravan, camper o realizzare il glamping (dall’inglese glamour camping, cioè quelle tende attrezzate con mobili ed elettrodomestici) nel limite del 40% delle piazzole realizzate. Stesso limite, in linea con la normativa urbanistica, per ciò che riguarda gli allacciamenti ad impianti igienico sanitari, per i quali verrà però consentita la concentrazione in un unico manufatto. Le strutture posizionate in piazzola potranno però rimanervi per un massimo di 180 giorni poiché, ad eccezione dei servizi igienici, non si tratta di strutture fisse.

Non sarà quindi possibile utilizzare a fini agrituristici volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica o da trasferimenti di volumetrie. Viene introdotto l’obbligo per i gestori di comunicare ai Comuni capoluogo e alla città metropolitana di Firenze i flussi turistici per finalità statistiche, pena sanzioni in caso di inadempienza.

Gli interventi edilizi sul patrimonio rurale dovranno essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto degli elementi architettonici caratteristici dei luoghi e in modo da integrarsi con l’ambiente. È prevista la possibilità di sistemare, su richiesta degli ospiti, letti aggiuntivi per bambini di età inferiore ai 12 anni, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.

Sarà compito dei Comuni vigilare sull’osservanza delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche e ogni anno i Comuni stessi dovranno sottoporre a controlli a campione almeno il 5% delle strutture agricamperistiche.

Alla Regione sono riservati i controlli (anche in questo caso ogni anno non inferiori al 5% delle strutture interessate) sul rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola su quella agrituristica, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti somministrati come alimenti o bevande.

 

 

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