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La Toscana ‘riapre’. Fase 2-bis, ecco cosa cambia da lunedì

La distanza si riduce a un metro e riapriranno quasi tutte le attività, ma ci saranno rigidi protocolli da rispettare. Tutto ciò che c’è da sapere su autocertificazioni, spostamenti, spiagge, negozi, palestre, ristoranti e parrucchieri

m.-rohana-shutterstock.com - © M. Rohana - Shutterstock.com

Una piccola grande rivoluzione. La fase 2 non solo entra nel vivo, ma introduce numerose novità che ci avvicinano a una progressiva e quasi totale riapertura (anche in Toscana).

Nella notte il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, da lunedì 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi decreti o ordinanze statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Prima che il Cdm ricominciasse, Governo, regioni e comuni hanno raggiunto in videoconferenza un’intesa di massima su un documento con le linee guida per la riapertura. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Oltre alle regole già stabilite come il distanziamento tra le persone (sarà di un solo metro) e l’uso di mascherine nei luoghi chiusi, ecco cosa si potrà e dovrà fare a partire da lunedì.

Spostamenti, nessuna limitazione all’interno
della Regione. Stop autocertificazione
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Non sarà più necessaria l’autocertificazione. Nessun limite, dunque, agli spostamenti nelle seconde case se situate nella regione di residenza.

Autocertificazione, solo per spostamenti
tra regioni (e solo fino al 2 giugno 2020)
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Dal 3 giugno l’Italia riapre le frontiere Ue,
ma non ci sarà l’obbligo della quarantena
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
Per chi varcherà i confini non sarà più prevista la quarantena obbligatoria con isolamento di 14 giorni. Una misura che mira a far riprendere il flusso turistico.

Isolamento domiciliare in caso di quarantena
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Ancora vietati gli assembramenti
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Riaprono le attività economiche e produttive
ma dovranno applicare rigidi protocolli di sicurezza
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

  • Ristoranti. Distanze tra i clienti ridotta a un metro, uso di mascherina quando ci si alza dal tavolo, stop ai buffet e lista delle prenotazioni conservata per 14 giorni. È quanto prevede la proposta unitaria che le Regioni. La consumazione al banco è consentita «solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale».
  • Spiaggia. Un metro distanza tra le persone sulle spiagge, anche quelle libere. Stop ai giochi di gruppo in spiaggia, per evitare assembramenti e contagi, via libera a racchettoni, surf, nuoto e windsurf. Mentre per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.
  • Parrucchieri e centri estetici. Nel settore della cura della persona (servizi degli acconciatori, barbieri ed estetisti) sarà consentito l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione; bisognerà mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni e potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 gradi. Bisogna dunque prevedere la riorganizzazione degli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti. Verrà eliminata la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
  • Hotel. Nelle strutture ricettive alberghiere, complementari e alloggi in agriturismo potrà essere rilevata la temperatura corporea e bisognerà garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le aree comuni e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita.
  • Commercio al dettaglio. Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Mantenere un metro di separazione tra i clienti. In caso di vendita di abbigliamento, i clienti dovranno avere guanti monouso. I clienti devono indossare la mascherina.
  • Mercati. Accessi scaglionati. Mantenere il distanziamento interpersonale. Utilizzo delle mascherine obbligatorio.
  • Uffici aperti al pubblico. Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Favorire l’accesso con prenotazione. Mantenere almeno un metro di separazione.
  • Piscine. Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Divieto di accesso al pubblico. In vasca massimo una persona ogni 7 metri quadri. I propri abiti vanno riposti nella borsa. Fissati i limiti minimi del cloro in acqua. Prima dell’ingresso in piscina, obbligo di doccia saponata.
  • Palestre. Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. Distanza di almeno 2 metri durante l’attività fisica. Obbligo di assicurare la disinfezione delle macchine usate. I vestiti vanno riposti nella borsa personale. Pulizia delle griglie di ventilazione con alcool etilico.
  • Musei e biblioteche. Potrà essere rilevata la temperatura, impedendo l’accesso sopra i 37,5 gradi. I visitatori devono sempre indossare la mascherina. Limitare l’utilizzo di ascensori. Disinfettare eventuali audio-guide.

Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3mila euro, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

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