{"id":158373,"date":"2020-11-14T07:42:52","date_gmt":"2020-11-14T06:42:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.intoscana.it\/it\/?p=158373"},"modified":"2020-11-18T13:17:52","modified_gmt":"2020-11-18T12:17:52","slug":"covid-toscana-zona-rossa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.intoscana.it\/it\/covid-toscana-zona-rossa\/","title":{"rendered":"Toscana zona rossa. Negozi chiusi. Cosa si pu\u00f2 fare"},"content":{"rendered":"<p><strong>&#8220;La Toscana \u00e8 zona rossa&#8221;,<\/strong> la conferma \u00e8 arrivata ieri prima con i primi lanci di agenzia, poi con le dichiarazioni del governatore della Regione <strong>Eugenio Giani <\/strong>nel corso di una diretta<strong> Facebook<\/strong>. Si \u00e8 detto \u00a0<strong>amareggiato<\/strong> per la decisione del Comitato tecnico scientifico e del governo. Anche se &#8211; ha ribadito &#8211;<em> &#8220;rispetter\u00f2 cosa \u00e8 stato deciso&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p>Il presidente della Toscana ha spiegato che la decisione \u00e8 stata presa rispetto ai dati relativi ai primi 8 giorni di novembre che vedevano l&#8217;indice RT in crescita, anche se &#8211; ha spiegato Giani &#8211; questo \u00e8 di fatto <em>&#8220;diminuito negli ultimi giorni&#8221;<\/em>, portando a testimonianza non solo i dati ma anche le azioni messe in campo dalla Regione, sia per il tracciamento che per la creazione di nuovi posti letto negli alberghi sanitari.<\/p>\n<p>Giani poi &#8211; nell&#8217;annunciare le nuove restrizioni &#8211; ha ringraziato il <strong>popolo toscano<\/strong> per l&#8217;impegno dimostrato nel contrasto alla pandemia. <em>&#8220;Sono convinto che avremmo potuto farcela anche senza passare dalla zona rossa&#8221;<\/em> &#8211; ha detto ancora, assicurando poi ai toscani:<em> &#8220;Saremo vicini a tutti e saremo in grado di tornare presto a vivere con maggiori libert\u00e0 e minori restrizioni&#8221;.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>&#8220;Vedrete sempre le luci accese in Piazza Duomo&#8221;<\/em> (sede della Presidenza della Regione, n,d,r),<em> noi saremo sempre qui&#8221;.\u00a0\u00a0<\/em><\/p>\n<p>Il\u00a0 ministro della Salute <strong>Roberto Speranza <\/strong>&#8211; dopo la firma dell&#8217;ordinanza di ieri sera &#8211;\u00a0 ha provato a spiegare &#8211; in uno stringato post\u00a0 social &#8211; che <em>&#8220;Non c&#8217;\u00e8 altra strada se vogliamo ridurre il numero dei decessi, limitare il contagio ed evitare una pressione insopportabile sulle nostre reti sanitarie. Ce la faremo. Ma \u00e8 indispensabile il contributo di tutti&#8221;.\u00a0<\/em><\/p>\n<p><iframe loading=\"lazy\" style=\"border: none; overflow: hidden;\" src=\"https:\/\/www.facebook.com\/plugins\/video.php?height=314&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FEugenioGianiUfficiale%2Fvideos%2F409582160175038%2F&amp;show_text=false&amp;width=560\" width=\"560\" height=\"314\" frameborder=\"0\" scrolling=\"no\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<h3>Nardella, &#8220;Zona rossa non \u00e8 una sconfitta&#8221;<\/h3>\n<p><em>&#8220;Credo che non dobbiamo considerare una sconfitta questo ingresso nella zona rossa, anche se possano esservi ragioni per tensioni e polemiche non servirebbero a nulla &#8211;<\/em> ha commentato il sindaco di Firenze<strong> Dario Nardella <\/strong>ai microfoni del TG3.<em> Questa zona rossa \u00e8 la conseguenza di un tasso di contagiosit\u00e0 che \u00e8 arrivato altissimo, credo il pi\u00f9 alto d&#8217;Italia e che incide molto sulla pressione sugli ospedali&#8221;<\/em>.\u00a0 <em>&#8220;Da un punto di vista economico<\/em> &#8211; ha aggiunto &#8211; <em>se \u00e8 vero che ci sono molti sacrifici da fare, \u00e8 vero anche che \u00e8 meglio farli tutti insieme ora, invece che una serie di piccole restrizioni che ci allontanerebbero dall&#8217;uscita dell&#8217;emergenza&#8221;. La divisioni in fasce &#8220;a mio avviso \u00e8 giusta perch\u00e9 prevede automatismi e responsabilizza tutti noi. Se vogliamo abbassare il livello di contagio dobbiamo impegnarci e questo sistema di automatismi ci permette di tornare indietro se saremo bravi nei nostri comportamenti&#8221;.<\/em><\/p>\n<h3>Cosa cambia<\/h3>\n<p>Ma se la Toscana dovesse davvero diventare <strong>zona rossa<\/strong>, cosa cambierebbe? In tutte le regioni &#8220;rosse&#8221; \u00e8 <strong>vietato ogni spostamento<\/strong> (salvo che per motivi di lavoro, necessit\u00e0 e salute); <strong>restano chiusi<\/strong> bar, ristoranti e negozi (ad eccezione dei supermercati, dei beni alimentari e di necessit\u00e0); <strong>restano aperti<\/strong> edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri ma non i centri estetici; restano aperte le <strong>scuole<\/strong> dell\u2019infanzia, le elementari e la prima media; restano chiuse le <strong>universit\u00e0<\/strong>; sospese tutte le <strong>competizioni sportive<\/strong> (salvo quelle riconosciute di interesse nazionale); \u00e8 consentito svolgere <strong>attivit\u00e0 motoria<\/strong> nei pressi della propria abitazione e <strong>attivit\u00e0 sportiva<\/strong> solo all\u2019aperto in forma individuale; restano <strong>chiusi<\/strong> musei, mostre, teatri, cinema, palestre, attivit\u00e0 di sale giochi, sale scommesse, bingo; <strong>trasporto pubblico<\/strong> consentito fino al 50%.<\/p>\n<h3>Cosa si pu\u00f2 fare e cosa no, nel dettaglio<\/h3>\n<figure id=\"attachment_158391\" aria-describedby=\"caption-attachment-158391\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-158391\" src=\"https:\/\/www.intoscana.it\/wp-content\/uploads\/Zona-Arancione-Zona-Rossa.png\" alt=\"\" width=\"800\" height=\"670\" srcset=\"https:\/\/www.intoscana.it\/wp-content\/uploads\/Zona-Arancione-Zona-Rossa.png 1296w, https:\/\/www.intoscana.it\/wp-content\/uploads\/Zona-Arancione-Zona-Rossa-300x251.png 300w, https:\/\/www.intoscana.it\/wp-content\/uploads\/Zona-Arancione-Zona-Rossa-500x419.png 500w, https:\/\/www.intoscana.it\/wp-content\/uploads\/Zona-Arancione-Zona-Rossa-768x644.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-158391\" class=\"wp-caption-text\">Toscana, da &#8220;zona arancione&#8221; a &#8220;zona rossa&#8221;<\/figcaption><\/figure>\n<h3><strong>SPOSTAMENTI<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si pu\u00f2 uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti?<\/strong><br \/>\n<strong>No<\/strong> &#8211; All\u2019interno dell\u2019area rossa \u00e8 vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell\u2019area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessit\u00e0 (per esempio l\u2019acquisto di beni necessari) o motivi di salute.<br \/>\n<strong>No &#8211;<\/strong> Non \u00e8 consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.<br \/>\n<strong>S\u00ec &#8211;<\/strong> Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista. \u00c8 consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. \u00c8 comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione per uscire, \u00e8 obbligatorio restare a casa.<\/p>\n<p><strong>Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? \u00c8 necessario produrre un\u2019autodichiarazione?<\/strong><br \/>\n<strong>S\u00ec &#8211;<\/strong> Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potr\u00e0 essere resa su moduli prestampati gi\u00e0 in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicit\u00e0 delle autodichiarazioni sar\u00e0 oggetto di controlli successivi e l\u2019accertata falsit\u00e0 di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro pu\u00f2 essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.<\/p>\n<p><strong>Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?<\/strong><br \/>\n<strong>S\u00ec &#8211;<\/strong> \u00c8 una condizione di necessit\u00e0. Nel caso si tratti di persone anziane o gi\u00e0 affette da altre malattie, ricordate per\u00f2 che sono categorie pi\u00f9 vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il pi\u00f9 possibile.<\/p>\n<p><strong>Sono separato\/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?<\/strong><br \/>\n<strong>S\u00ec &#8211;<\/strong> Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l\u2019altro genitore o comunque presso l\u2019affidatario, oppure per condurli presso di s\u00e9, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all&#8217;inizio o al termine della giornata di lavoro?<\/strong><br \/>\n<strong>Solo in caso di necessit\u00e0 &#8211;<\/strong> \u00c8 possibile ma fortemente sconsigliato, perch\u00e9 gli anziani sono tra le categorie pi\u00f9 esposte al contagio da Covid e devono quindi evitare il pi\u00f9 possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento \u00e8 ammesso solo in caso di estrema necessit\u00e0, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con s\u00e9 per ragioni di forza maggiore.<\/p>\n<p><strong>Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere?<\/strong><br \/>\n<strong>No &#8211;<\/strong> Gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessit\u00e0 o da motivi di salute.<\/p>\n<p><strong>Chi \u00e8 sottoposto alle misure della quarantena o dell\u2019isolamento, si pu\u00f2 spostare?<\/strong><br \/>\n<strong>No &#8211;<\/strong> \u00c8 previsto il \u201cdivieto assoluto\u201d di uscire di casa per chi \u00e8 sottoposto alla misura dell\u2019isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso Covid. In tale ultimo caso \u00e8 consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l\u2019obbligo di indossare la mascherina.<\/p>\n<p><strong>Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?<\/strong><br \/>\n<strong>S\u00ec &#8211;<\/strong> Soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5\u00b0 C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita?<br \/>\n<\/strong>\u00c8 possibile spostarsi in altri comuni solo ed esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di necessit\u00e0 o per motivi di salute. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita, o sia necessario acquistare con urgenza generi di prima necessit\u00e0 non reperibili nel comune di residenza o domicilio, lo spostamento \u00e8 consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.<\/p>\n<p><strong>Si pu\u00f2 uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?<br \/>\nS\u00ec &#8211;<\/strong> Solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista \u00e8 disponibile nell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.governo.it\/sites\/new.governo.it\/files\/Dpcm_20201103_allegati_.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">allegato 23<\/a>.<\/p>\n<p><strong>Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attivit\u00e0 nell&#8217;ambito della gestione dell&#8217;emergenza?<\/strong><br \/>\n<strong>S\u00ec &#8211;<\/strong> Il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attivit\u00e0 di volontariato nell&#8217;ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l&#8217;emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).<\/p>\n<p><strong>Cosa significa \u201ccomprovate esigenze lavorative\u201d? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le \u201ccomprovate esigenze lavorative\u201d?<br \/>\n<\/strong>\u00c8 sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se \u00e8 consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. \u201cComprovate\u201d significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l\u2019autodichiarazione.<\/p>\n<p><strong>Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare \u201cavanti e indietro\u201d?<br \/>\nS\u00ec &#8211; <\/strong>In questi casi lo spostamento \u00e8 giustificato per esigenze lavorative, se non \u00e8 possibile lavorare da casa.<\/p>\n<p><strong>Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potr\u00e0 rientrarvi?<br \/>\nS\u00ec &#8211;<\/strong> Si potr\u00e0 rientrare, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi gi\u00e0 chiariti.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 possibile raggiungere la seconda casa?<br \/>\n<\/strong>In considerazione del divieto di spostarsi l\u2019accesso alla seconda casa pu\u00f2 essere consentito solo se dovuto alla necessit\u00e0 di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalit\u00e0 strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.<\/p>\n<p><strong>Ci si pu\u00f2 spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?<br \/>\nS\u00ec &#8211; <\/strong>\u00c8 possibile raggiungere il luogo di culto pi\u00f9 vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimit\u00e0 della propria abitazione.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?<br \/>\nS\u00ec<\/strong> &#8211; Seguendo le normali regole gi\u00e0 in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attivit\u00e0 di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.<\/p>\n<p><strong>Posso uscire con il mio animale da compagnia?<\/strong><br \/>\n<strong>S\u00ec &#8211;<\/strong> Per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.<\/p>\n<p><strong>Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?<br \/>\nS\u00ec &#8211;<\/strong> Per esigenze urgenti. I controlli di routine devono essere rinviati.<\/p>\n<p><strong>Si pu\u00f2 uscire per fare una passeggiata?<br \/>\nS\u00ec &#8211; <\/strong>Le passeggiate sono ammesse, in quanto attivit\u00e0 motoria, esclusivamente in prossimit\u00e0 della propria abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessit\u00e0). Per esempio, \u00e8 giustificato da ragioni di necessit\u00e0 spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 consentito fare attivit\u00e0 motoria?<br \/>\nS\u00ec &#8211; <\/strong>L\u2019attivit\u00e0 motoria all\u2019aperto \u00e8 consentita solo se \u00e8 svolta individualmente e in prossimit\u00e0 della propria abitazione. \u00c8 obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale.<\/p>\n<p><strong>L\u2019accesso a parchi e giardini pubblici \u00e8 consentito?<br \/>\nS\u00ec &#8211;<\/strong> Salvo diverse specifiche disposizioni delle autorit\u00e0 locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. \u00c8 consentito, altres\u00ec, l\u2019accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all\u2019interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivit\u00e0 ludica o ricreativa all\u2019aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.<\/p>\n<p><strong>Posso utilizzare la bicicletta?<br \/>\nS\u00ec &#8211;<\/strong> L\u2019uso della bicicletta \u00e8 consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessit\u00e0. \u00c8 inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attivit\u00e0 motoria all\u2019aperto nella prossimit\u00e0 di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attivit\u00e0 sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.<\/p>\n<p><strong>Posso usare l\u2019automobile con persone non conviventi?<br \/>\nS\u00ec &#8211;<\/strong> Purch\u00e9 siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attivit\u00e0 lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?<\/strong><br \/>\n<strong>S\u00ec &#8211;<\/strong> La cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l\u2019attivit\u00e0 diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso pi\u00f9 breve per il raggiungimento del sito.<\/p>\n<h3><strong>PUBBLICI ESERCIZI<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attivit\u00e0 di ristorazione? \u00c8 consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?<\/strong><br \/>\nI ristoranti e le altre attivit\u00e0 di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 consentito entrare o restare all\u2019interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie\u2026), se \u00e8 sospeso il consumo di cibi al loro interno?<\/strong><br \/>\nNelle aree o negli orari in cui \u00e8 sospeso il consumo di cibi e bevande all\u2019interno dei locali, l\u2019ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti n\u00e9 il consumo in prossimit\u00e0 dei locali.<\/p>\n<p><strong>Sono sospese le attivit\u00e0 di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?<\/strong><br \/>\nLa sospensione di attivit\u00e0 di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attivit\u00e0 interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attivit\u00e0 subordinata e collaterale rispetto alla attivit\u00e0 principale.<\/p>\n<p><strong>La possibilit\u00e0 di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?<\/strong><br \/>\n<strong>No &#8211;<\/strong> Possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.<\/p>\n<p><strong>La sospensione delle attivit\u00e0 di ristorazione disposta nelle zone c.d. arancioni e rosse, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? \u00c8 possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?<\/strong><br \/>\nI ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano. Quindi \u00e8 consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all\u2019interno dell\u2019albergo o della struttura ricettiva in cui si \u00e8 alloggiati.<\/p>\n<p><strong>Nelle zone rosse i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessit\u00e0 possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?<\/strong><br \/>\n<strong>S\u00ec &#8211;<\/strong> \u00c8 consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attivit\u00e0 di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.<\/p>\n<p><strong>Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?<\/strong><br \/>\n<strong>S\u00ec &#8211;<\/strong> Eientrano fra le esigenze lavorative.<\/p>\n<p><strong>Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell&#8217;introduzione delle restrizioni al commercio?<\/strong><br \/>\n<strong>S\u00ec &#8211;<\/strong> Le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.<\/p>\n<h3><strong>PROFESSIONI<\/strong><\/h3>\n<p><strong>\u00c8 obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?<\/strong><br \/>\n<strong>S\u00ec &#8211;<\/strong> L\u2019obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l\u2019attivit\u00e0 si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Ove l\u2019attivit\u00e0 professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall\u2019esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.<\/p>\n<h3><strong>SCUOLA E ISTRUZIONE<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Quali attivit\u00e0 possono essere svolte nelle Universit\u00e0?<\/strong><br \/>\nLe attivit\u00e0 formative e curriculari si svolgono a distanza. I singoli atenei, tuttavia, possono eventualmente individuare \u2013 predisponendo, sentito il comitato universitario regionale, propri piani di organizzazione della didattica e delle attivit\u00e0 curriculari \u2013 talune attivit\u00e0 didattiche che potranno svolgersi in presenza.<\/p>\n<p><strong>Si possono svolgere tirocini, attivit\u00e0 di laboratorio sperimentale o didattico o esercitazioni?<\/strong><br \/>\nTali attivit\u00e0, in quanto rientranti tra quelle curriculari, possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attivit\u00e0 curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale.<\/p>\n<p><strong>Le biblioteche universitarie restano aperte?<\/strong><br \/>\nLe biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, continuano ad assicurarli laddove previsto dai piani di organizzazione della didattica e delle attivit\u00e0 curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale, sempre nel rispetto dei protocolli specificamente dedicati alle universit\u00e0 e allegati al dpcm del 3 novembre.<\/p>\n<p><strong>Quali attivit\u00e0 possono essere svolte presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica?<\/strong><br \/>\nLe lezioni di musica, canto, teatro o danza o delle altre attivit\u00e0 di tipo artistico presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica si svolgono prevalentemente a distanza. Possono svolgersi in presenza le attivit\u00e0 dei laboratori (o assimilabili) nonch\u00e9 quelle ulteriormente individuate dai piani di organizzazione della didattica, adottati sentito il Comitato universitario regionale. Resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati 18 e 22 del dpcm del 3 novembre 2020.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I nuovi provvedimenti. L&#8217;elenco delle cose concesse (e vietate). 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