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Bonifici dall'estero, tassa del 20%Disagi e autocertificazioni

Dura vita per i flussi di denaro provenienti dall’estero: dal primo febbraio banche e intermediari finanziari dovranno applicare una tassa di ingresso del 20%

/ Redazione
Mar 18 Febbraio, 2014
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I consumatori, nella ricerca delle offerte più vantaggiose per il conto corrente, da oggi dovranno tener conto anche della modifica delle regole sul monitoraggio fiscale: dal primo febbraio, infatti, le banche avranno l’obbligo di applicare una tassa di ingresso sui bonifici provenienti dall’estero.

Nonostante le tariffe concorrenziali come quelle proposte, per esempio, da Conto Arancio, CheBanc! E così via, ricevere un bonifico dall’estero sul proprio conto bancario può creare qualche problema, soprattutto se le banche non riescono a reperire informazioni sufficienti sul flusso economico proveniente dall’estero.

Ora, va detto che per i redditi finanziari provenienti dall’estero ci sono già da tempo regole dettagliate. Infatti, se nel trasferimento del reddito dall’estero in Italia è coinvolto un intermediario finanziario italiano come una banca, una società di intermediazione mobiliare o ancora una società fiduciaria, per legge è prevista l’applicazione di ritenute. Tutto questo rientra pienamente nella volontà del Governo italiano di intercettare capitali che si trovano illecitamente all’estero per favorirne il rientro in Italia.

Secondo la legge europea n. 97 del 2013,  la tassa di ingresso del 20% si applica quando l’intermediario attraverso il quale avviene il trasferimento non ha informazioni sufficienti sul flusso economico proveniente dall’estero.

In realtà, però, spesso la situazione finisce con il diventare confusa: infatti, la ritenuta può non essere applicata per le persone fisiche che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo, poiché si presume che i bonifici esteri riguardino proprio queste attività. In questo caso la banca si limita a segnalare l’operazione al fisco.  Tuttavia, se la causale del bonifico non è esaustiva, le banche non sanno bene come regolarsi, soprattutto se l’intermediario non ha ricevuto un preciso incarico alla riscossione delle somme estere e le informazioni disponibili nella fase di accredito degli importi sul conto italiano sono scarse.

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha attenuato la rigidità della disposizione ammettendo che il prelievo possa non essere effettuato se il contribuente attesta, mediante un’autocertificazione in forma libera, che i flussi accreditati sul conto italiano non costituiscono redditi di capitale.

Ovviamente da questo nuovo sistema possano derivare facilmente errori. La stessa Agenzia ne è ben consapevole, tanto da aver previsto che la ritenuta si applichi da febbraio (non da gennaio, data in cui è efficace il resto del provvedimento).