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Iva al 4% per la prima casa secondo l’Agenzia delle Entrate

La nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate definisce l’Iva al 4% in caso di acquisto della prima casa

/ Redazione
Mer 14 Gennaio, 2015

Quando si tratta di comprare casa, un’elevatissima percentuale di cittadini decide di chiedere un finanziamento. Complice la possibilità di mettere Mutuo Arancio a confronto con le altre proposte degli istituti di credito, infatti, scegliere il mutuo più conveniente e più adatto alle proprie esigenze è diventato molto semplice.

Oltre a questo vengono in sostegno dei cittadini più in difficoltà le iniziative del governo relative al mercato immobiliare. Da un lato si arricchiscono i Fondi di Garanzia rivolti a specifiche categorie sociali e professionali, mentre dall’altro l’Agenzia delle Entrate definisce, tramite la circolare 31/E un abbassamento dell’Iva al 4% per tutti gli italiani intenti all’acquisto della prima casa.

Il documento specifico è la circolare 31/E, diffusa in data 30 dicembre 2014 dall’Agenzia delle Entrate e definita in maniera tale da allineare lo sconto sull’Iva al 4% all’imposta di registro. Come quest’ultima, infatti, che consente un’aliquota agevolata al 2% per il trasferimento della prima casa a determinate categorie catastali, anche lo sgravio fiscale dell’Iva agisce ora secondo una classificazione ben specifica.

L’applicazione dell’Iva al 4% ha luogo, secondo le disposizioni, in caso di acquisto di un immobile abitativo, non appartenente quindi alla categoria a/10 comprendente uffici e studi privati. Ulteriore eccezione è fatta per le prime case appartenenti alle classi catastali del lusso, in particolare la cat. a/1, abitazioni di tipo signorile, la cat. a/8, abitazioni in ville e, infine, la cat. a/9, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

L’Iva al 4% è dunque vincolata alle categorie catastali relative a abitazioni di tipo civile, economico, rurale, popolare o ultrapopolare, in villini e in alloggi tipici del luogo, che siano nel contempo prime case. Per poter usufruire dell’agevolazione all’atto del trasferimento è poi indispensabile dichiarare la classe relativa all’immobile e un’attestazione di sussistenza delle condizioni prescritte dal decreto 131/86, nota ii-bis, art. 1, parte prima.

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