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Taeg: mutuo nullo se non è indicato sul frontespizio del contratto

State per accendere un mutuo? Tenete conto di quanto emerso da una sentenza del Tribunale di Napoli, se il Taeg non è indicato il mutuo è nullo...

/ Redazione
Ven 6 Novembre, 2015
Mutuo casa: il Taeg va espresso

La decisione di accendere un mutuo rappresenta un passo importante per tutte le famiglie italiane: si richiedono diversi preventivi, si confrontano i tassi di interesse, le annualità, si comparano le offerte di mutuo su siti specializzati come SuperMoney e poi si sceglie la finanziaria più adatta alle proprie esigenze.
Nei documenti che la banca vi sottoporrà per la firma è indicato anche il Taeg, o meglio dev'essere indicato il Taeg, in caso contrario, il mutuo è nullo.
Una recente sentenza del Tribunale di Napoli, ha appunto sancito che il contratto di mutuo erogato da una banca è nullo se nel frontespizio non è indicato il Taeg: qualora si presentasse questa situazione il cliente non sarebbe più obbligato a restituire la somma erogata dal finanziaento.

 

Nullo il mutuo senza Taeg: il Testo Unico Bancario

Chi decide che il mutuo è nullo se il Taeg non è riportato sul frontespizio del contratto? A capo di questa decisione c'è il Testo Unico Bancario, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che il giudice del Tribunale di Napoli ha deciso di applicare alla lettera.

Se il contratto di mutuo non indica l'Indicatore sintetico di costo (Taeg) è nullo, perché, nonostante sul contratto siano indicati altri vincoli specifici, il mutuatario non può calcolarne il valore sommando questi singoli elementi. Questo porterebbe una penalizzazione di informazioni che può danneggiare economicamente il mutuatario, oltre al fatto che può essere una mancanza di trasparenza da parte dell'istituto di credito.

 

Cos'è il Taeg?

Tra i tanti parametri da considerare prima di accendere un mutuo, uno dei più importanti è il Tasso annuo effettivo globale, in breve Taeg, chiamato anche Indicatore Sintetico di Costo.
Cos'è il Taeg?
Partiamo dal fatto più concreto, come si calcola: sommando il TAN, che sarebbe il Tasso Annuo Globale, praticamente la percentuale che grava sul mutuo, e le spese di emissione della pratica e della documentazione, si ottiene il tasso di interesse dell'operazione di finanziamento.
Esso è espresso in percentuale e indica l'effettivo costo del finanziamento, secondo la normativa da cui è stato introdotto, la direttiva europea 90/88 CEE.

Da sapere: il mutuo è valido anche senza la firma della banca

Sembra impossibile, ma è così: come precisato dal giudice del Tribunale di Napoli, se il contratto di mutuo non è firmato dalla banca, ma solo dal mutuatario, è valido lo stesso.
Perché? La legge prevede che ci sia un contratto scritto, ma l'assenza della firma della finanziaria non viola la normativa, quindi, può essere assente, l'importante è che ci sia quella di chi sottoscrive il documento, ovvero il mutuatario.
Perché la firma della banca non è fondamentale? Semplice: dal momento che l'istituto di credito rappresenta il soggetto che eroga il mutuo e predispone il contratto, è evidente che la banca lo sottoscriva anche senza apporre la firma, l'importante è che questo contratto venga siglato da colui che richiede il mutuo.