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Coronavirus: il ‘giallo’ della falsa ordinanza che revoca le passeggiate

Il falso provvedimento, indicato come ordinanza numero 47 del 30 aprile 2020, sta circolando in chat e nei social in queste ore

Il deepfake è la nuova frontiere delle fake news - © Georgejmclittle

Nella giornata di venerdì primo maggio è circolato sui social e nelle chat un falso provvedimento con cui si revoca l’ordinanza numero 46 firmata mercoledì scorso dal governatore toscano Enrico Rossi che consente l’attività motoria nel perimetro comunale.

“Benché apparentemente simile alle ordinanze autentiche si tratta di un evidente falso – si spiega -. Nel segnalarlo si rende noto che l’Avvocatura regionale è stata già investita del caso” e “sarà presentata denuncia per falso materiale e ideologico”.

Oltre alla revoca il testo fake prevede per i trasgressori una pena fino a 5 anni di reclusione. L’ordinanza emanata il 29 aprile da Rossi consente dall’1 maggio di svolgere attività motoria, a piedi o in bicicletta, nell’ambito del proprio comune in modo individuale o da parte di genitori con i propri figli minori, di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti o di residenti nella stessa abitazione.

In particolare, si spiega dalla direzione affari legislativi della Regione, la giusta ordinanza consente di “correre e fare jogging, intesi come attività motoria, solo all’interno del territorio comunale in cui si trova la propria abitazione. In ogni caso per fare questa attività si deve partire e rientrare nella propria abitazione, senza effettuare soste intermedie e senza l’uso” di veicoli. Ancora “si può fare attività motoria utilizzando qualunque bicicletta ma non è consentito alcun assembramento o gruppo”: “si può correre, andare in bicicletta e passeggiare esclusivamente con le persone che vivono nella stessa” casa dall’inizio delle misure straordinarie di contenimento emanate dal Governo”.

Quindi non devono mantenere tra loro il distanziamento sociale, “obbligatorio nei confronti di tutte le altre persone”. Ovviamente escluso dall’ordinanza chi è soggetto a misure sanitarie di sorveglianza o quarantena nè si può “svolgere attività sportiva o ludica intesa come competitiva strutturata e sottoposta a regole ben precise”.

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