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Agricampeggi, la giunta approva il testo del nuovo regolamento

Il testo, che dovrà andare in Consiglio per il parere di legge e la definitiva approvazione, regolamenta anche l’allestimento delle piazzole e quali mezzi di soggiorno possono essere utilizzati

Glamping e agricampeggi: la giunta regionale ha approvato il testo che modifica il regolamento n. 46/2004 di attuazione della l.r. 30/2003 “Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana”.

Nel testo le nuove indicazioni per i mezzi di soggiorno autonomo che possono essere utilizzati nell’ambito agrituristico nelle piazzole attrezzate dagli imprenditori in Toscana.

Il regolamento adesso dovrà andare in Consiglio per il parere di legge e la definitiva approvazione.

“Finalmente nella nostra regione ci saranno norme chiare sugli agricampeggi, cosa si può fare e cosa no nel pieno rispetto dell’ambiente e della sostenibilità – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi che ha portato il documento in giunta – Un testo articolato, il primo in Italia, che fornisce una bussola attesa da tempo sulla materia e nel settore”.

Il punto chiave è rappresentato dagli articoli 27, 27 bis e ter per gli agricampeggi.

In particolare, il comma 2, che dà chiarimento sulle piazzole per l’ospitalità in spazi aperti che potranno essere dislocate in più siti aziendali anche singolarmente.

Interessante la specifica per quelle su terreni in pendenza che potranno essere realizzate con strutture in legno o altro materiale idoneo.

Indicativa la novità contenuta nel comma 4 nell’eventualità vengano realizzate solo piazzole con mezzi di soggiorno allestiti dall’imprenditore e dotati di servizi igienico-sanitari e lavanderia: in questo caso non è necessario realizzare i servizi comuni.

Dirimente infine il 27 ter comma 2 sulle superfiici ammesse. Qui si regolamenta l’allestimento delle piazzole dove possono essere utilizzati i seguenti mezzi di soggiorno:

  •   a) tende di tutte le forme e dimensioni con una superficie utile massima di 70 metri quadrati, anche dotate singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina, purché le pareti esterne ed il tetto siano prevalentemente di tela;
  •  b) camper, roulotte, case mobili, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, anche dotati singolarmente di servizi igienico-sanitari e di cucina. La superficie utile massima non può comunque superare i 70 metri quadrati.

Le modifiche al regolamento riguardano anche altri aspetti della normativa, come ad esempio la questione dell’attività di “Sosta Camper a titolo gratuito presso un’azienda agricola per un massimo di 24 ore” sulla quale è obbligatorio l’adeguamento alla sentenza del 2019 del Consiglio di Stato.

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